A partire dal 26 giugno 2021, è diventato applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE il nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento, incluse quindi le SIM, autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE (cd. “MiFID II”). In particolare, si fa riferimento a:

  1. Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (c.d. “Investment Firm Directive” o “IFD”);
  2. Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (c.d. “Investment Firm Regulation” o “IFR”).

La IFD si occupa di disciplinare – sostituendo le disposizioni della Direttiva 2013/36/EU (“CRD IV”) – le seguenti materie: i) livello di capitale iniziale, da differenziarsi in base all’attività svolta e all’autorizzazione a detenere o meno il denaro e/o gli strumenti finanziari della clientela; ii) vigilanza prudenziale; iii) internal governance; iv) remunerazioni; v) trattamento dei rischi e controlli interni; vi) processo SREP e ICAAP/ILAAP e vii) supervisione sui gruppi transfrontalieri.

Il IFR disciplina invece gli aspetti maggiormente quantitativi, tra cui: i) categorizzazione delle SIM in “classi”; ii) composizione di fondi propri; iii) requisiti patrimoniali e sul rischio di concentrazione; iv) rischio di liquidità; v) relativi obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico.

In questo contesto, la Banca d’Italia, con una comunicazione del 30 luglio 2021 rivolta alle SIM ed alle società capogruppo di SIM, ha fornito importanti indicazioni riguardo all’applicazione delle nuove norme di matrice europea. In particolare, è stato evidenziato che gli aspetti più rilevanti del nuovo quadro normativo riguardano:

  • la categorizzazione delle imprese d’investimento in classi a seconda della complessità operativa e dimensionale (art. 12 del IFR). Si evidenzia che il 1° luglio 2021, l’EBA ha pubblicato un parere per facilitare l’attuazione della IFD e del IFR fornendo chiarezza sia alle imprese di investimento che alle loro autorità di vigilanza nei casi specifici in cui, nel perdurare dell’assenza degli standard tecnici, emerga incertezza sulla relativa classificazione e la conseguente necessità di richiesta di autorizzazione come ente creditizio (EBA/Op/2021/08);
  • le regole prudenziali da applicare in funzione della classificazione di cui al punto 1).

È da precisare che, sebbene i regolamenti delegati (RTS – Regulatory Technical Standard) non siano stati ancora adottati dalla Commissione Europea, si deve ritenere che sono immediatamente applicabili le nuove regole prudenziali dell’IFR.

Gli intermediari, pertanto, devono procedere al calcolo dei requisiti prudenziali sulla base del nuovo quadro regolamentare, con il supporto delle proposte di RTS individuate dall’EBA (EBA/RTS/2020/11).

Si ricorda invece che, in mancanza di un atto legislativo nazionale di recepimento della IFD, i livelli di capitale minimo in vigore continuano ad essere quelli previsti dall’attuale disciplina (cfr. Regolamento della Banca d’Italia del 29 ottobre 2007);

  • le segnalazioni di vigilanza prudenziale che, sulla base delle bozze di regolamento delegato dell’EBA in fase di approvazione da parte della Commissione Europea, trovano applicazione:
    • dal 30 settembre 2021 per le SIM di classe 2;
    • dal 31 dicembre 2021 per le SIM di classe 3.

A decorrere dal 30 giugno 2021 le SIM non sono più tenute agli obblighi segnaletici individuali e consolidati di cui al Regolamento UE 680/2014; restano ferme le segnalazioni di vigilanza di natura “statistica”, disciplinate dalla Circolare della Banca d’Italia n. 148 del 2 luglio 1991.

La Banca d’Italia ha infine chiarito che, in attesa della definizione del nuovo quadro normativo e segnaletico, le SIM devono procedere ad un’attenta analisi delle nuove regole e valutare l’entità del loro impatto, dando comunicazione, entro il 15 settembre 2021, alla casella PEC dell’unità di vigilanza competente:

  1. della propria classe di appartenenza e degli aspetti quali-quantitativi tenuti in considerazione ai fini della suddetta valutazione;
  2. dell’ammontare dei fondi propri e dei requisiti patrimoniali alla data del 30 giugno 2021, calcolati secondo le regole previste dalla nuova normativa.