In data 6 luglio 2021, sono stati pubblicati gli Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob in materia di Società di investimento semplice (SiS).

Contestualmente, è stato reso pubblico anche il resoconto della consultazione pubblica – avviata il 30 aprile 2020 e conclusasi il 29 luglio 2020 – in cui sono stati riportati i principali commenti formulati dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione e le relative osservazioni della Banca d’Italia e della Consob sui suddetti Orientamenti.

Come è noto, le SiS sono gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che, in relazione alle loro ridotte dimensioni e complessità, rientrano nell’ambito di applicazione del regime semplificato per i gestori “sotto-soglia” previsto dalla direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi.

Si ricorda che la disciplina sulle SiS è stata introdotta dall’art. 27 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, della legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale ha modificato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”).

Secondo quanto stabilito dal TUF, la SiS è definita come il FIA (Fondo di investimento alternativo) italiano, costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF), riservato o non riservato a investitori professionali, che gestisce direttamente il proprio patrimonio e rispetta le specifiche condizioni stabilite dalla normativa. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. i-quater, del TUF, prevede che una SiS debba possedere tutte e quattro le seguenti condizioni:

  1. il patrimonio netto non eccede 25 milioni di euro;
  2. l’oggetto esclusivo della società consiste nell’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività, in deroga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera f), del TUF;
  3. non ricorre alla leva finanziaria;
  4. dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile (ossia 50.000 euro), in deroga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera c), del TUF.

L’art. 35-undecies del TUF, ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, prevede una disciplina speciale per tali gestori.

Al fine di favorire l’uniforme e corretta applicazione della nuova disciplina, il citato documento sugli “Orientamenti di vigilanza in materia di società di investimento semplici (SIS)” del 6 luglio 2021:

  • contiene una ricognizione delle principali disposizioni applicabili alle SiS (paragrafo 2);
  • definisce alcuni orientamenti di vigilanza, che rappresentano le aspettative della Banca d’Italia e della Consob sulle modalità con cui le SiS dovranno uniformarsi alla nuova disciplina (paragrafo 3);
  • indica la procedura applicabile in caso di superamento non temporaneo del limite di patrimonio netto di cui all’art. 1, comma 1, lett. i-quater, del TUF (paragrafo 4).

Gli Orientamenti di vigilanza non sono obbligatori. Le SiS possono comunicare alla Banca d’Italia in fase di autorizzazione e, successivamente, alla Banca d’Italia e alla Consob nell’ambito dell’informativa resa su base periodica con la relazione sulla struttura organizzativa, l’intenzione di adottare misure diverse da quelle indicate negli Orientamenti per rispettare la disciplina loro applicabile. La Banca d’Italia e la Consob verificano che queste misure siano efficaci e adeguate; all’esito di questa analisi, se le misure non risultano soddisfacenti ad assicurare il rispetto della disciplina applicabile, la Banca d’Italia e la Consob possono adottare i provvedimenti di vigilanza previsti dalla legge.

Resta fermo in ogni caso il potere della Banca d’Italia di verificare nel continuo, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza delle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione.

In ogni caso, l’auspicio è che la pubblicazione del documento in esame da parte delle due Autorità di Vigilanza possa contribuire alla diffusione di questa nuova tipologia di veicolo di investimento collettivo, che finora ha invece stentato a decollare.