L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha recentemente pubblicato un nuovo provvedimento riguardante gli indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio. Questa iniziativa è stata adottata con l’intento di semplificare il processo di segnalazione delle transazioni sospette per tutti i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio. Il provvedimento, pubblicato sul sito dell’UIF il 12 maggio 2023, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, sostituendo tutti i precedenti indicatori di anomalia pubblicati in passato dalla Banca d’Italia (nonché dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Interno).
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2024, non si applicheranno più, in quanto sostanzialmente recepiti nel nuovo provvedimento, taluni schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati in precedenza dalla stessa UIF, ossia quelli in materia di: abuso di finanziamenti pubblici; frodi nell’attività di leasing; usura; frodi nell’attività di factoring; giochi e scommesse; anomalo utilizzo di trust; carte di pagamento; operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare.
Il nuovo provvedimento si propone di potenziare e migliorare il sistema di individuazione delle transazioni sospette, attraverso l’istituzione di linee guida chiare e specifiche sull’utilizzo degli indicatori di anomalia nel contesto dell’antiriciclaggio. L’intenzione dell’autorità è di aiutare le istituzioni finanziarie e le autorità competenti ad identificare con maggiore precisione e tempestività le transazioni sospette, fornendo uno strumento utile a elevare la qualità della collaborazione attiva.
Come è noto, infatti, il principio della collaborazione attiva è uno dei cardini della legislazione antiriciclaggio e, in questo contesto, il provvedimento della UIF compendia in un testo unitario gli indicatori relativi a tutti i destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, sistematizza il processo e aggiorna le operatività rilevanti.
Riguardo alla struttura del provvedimento, esso è articolato in 3 sezioni, 34 indicatori di anomalia e ben 400 sub-indici. In particolare, sono individuati complessivamente 34 indicatori di anomalia, suddivisi in tre sezioni relative rispettivamente al soggetto, all’operatività ed al finanziamento del terrorismo. Più in dettaglio:
• la Sezione A, riguarda il comportamento e le caratteristiche del soggetto coinvolto e comprende gli indicatori da 1 a 8;
• la Sezione B, riguarda le caratteristiche dell’operatività e comprende gli indicatori da 9 a 32;
• la Sezione C, riguarda le operazioni potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa e comprende gli indicatori 33 e 34.
Questi indicatori, insieme ai relativi sub-indici, sono particolarmente utili anche ai fini delle analisi e della valutazione del rischio di riciclaggio, in quanto forniscono esempi specifici e concreti di comportamenti anomali, da tenere in considerazione nell’individuazione delle operazioni sospette.
Ai fini della concreta applicazione degli indicatori e dei sub-indici, come precisato nello stesso provvedimento, tutti gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso, mentre gli altri indicatori (da 15 a 34) devono essere considerati rilevanti da parte di alcune categorie di destinatari. Una volta identificati gli indicatori applicabili, i singoli destinatari devono poi selezionare i relativi sub-indici rilevanti alla luce della concreta attività svolta.
Tra le principali novità introdotte, si evidenziano gli indicatori che riguardano, oltre alle valute virtuali (cd. crypto-asset), il coinvolgimento di persone politicamente esposte e di enti pubblici o con finalità pubbliche come pure l’operatività nel settore del crowdfunding.
In ogni caso, il provvedimento merita un’attenta analisi considerata la numerosità delle casistiche in esso contemplate; a mero titolo di esempio, tra gli innumerevoli indicatori e sub-indici, si segnalano quelli inerenti l’operatività:
– attinente a polizze assicurative nei rami vita (che per caratteristiche, frequenza, importi, scopo dichiarato ovvero per il coinvolgimento o l’intervento di terzi, risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto oppure risulta inusuale o illogica);
– con particolari profili fiscali o societari (che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l’origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l’intestazione a favore o per l’intervento di terzi);
– ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari (aventi a oggetto conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o altri beni di elevato valore, che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica);
– inerente a trust o altro strumento di protezione patrimoniale (che, in relazione all’oggetto, alle caratteristiche e alle finalità, ovvero per i soggetti intervenuti o i collegamenti fra questi ultimi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, ovvero illogica o comunque tale da configurare un utilizzo distorto dello strumento).
Come si può notare, i suddetti indici richiamano sempre i concetti di incoerenza, inusualità ed illogicità. Al riguardo, la UIF, inoltre, ha chiarito che i riferimenti, presenti nel singolo indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell’operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si devono intendere sempre richiamati nei relativi sub-indici.
In altre parole, si ribadisce che dovranno essere selezionati preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e quindi quelli da considerare a essi applicabili.
Da notare, infine, l’interessante richiamo dell’UIF al ruolo che le associazioni rappresentative di categorie di destinatari, comprese quelle degli intermediari finanziari, potranno svolgere a favore dei propri associati, con specifico riferimento all’attività volta ad orientare questi ultimi nella predetta attività di selezione degli indicatori e dei sub-indici. Anche in questa ipotesi, i soggetti obbligati dovranno tenere conto delle eventuali indicazioni ricevute rapportandole alla concreta attività svolta.
In conclusione, gli intermediari finanziari, comprese le reti di consulenti finanziari, che meglio di tutti conoscono le caratteristiche dei propri clienti, dovranno procedere nei prossimi mesi ad una rivisitazione dell’impianto organizzativo interno – accompagnata da una mirata attività formativa – per calibrare ed aggiornare uno strumento operativo già ampiamente in uso per la selezione di situazioni che possono venire all’attenzione nell’ambito della concreta attività svolta, da valutare al fine di decidere se ricorrono i presupposti per una segnalazione di operazioni sospette.
Francesco Costantino – Regulatory Consulting Srl